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leggi il Regolamento della S.It.E. ----------------------------------------------- Art. 1: Denominazione e Sede E’ costituita un’Associazione a carattere scientifico senza fini di lucro denominata “S.It.E. - Società Italiana di Ecologia” con sede legale in Parma, presso il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università. Art. 2: Scopi e Attività La Società ha lo scopo di promuovere le ricerche di ecologia sia teorica che applicata, di diffonderne la conoscenza e di favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cultori di questi studi, facilitando la collaborazione sia nazionale che internazionale. Per conseguire tali scopi la Società esplica la sua attività mediante il lavoro di ricerca dei gruppi, le assemblee ordinarie e straordinarie, congressi, simposi, incontri e pubblicazioni anche in cooperazione con altre società scientifiche italiane ed estere. Art. 3: Soci Possono far parte della Società gli studiosi italiani e stranieri di discipline ecologiche. I soci si dividono in ordinari, benemeriti e collettivi (Istituti, Enti di Ricerca, Associazioni culturali, ecc.). La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere presentata da due soci. Il Consiglio Direttivo esamina le richieste e ne decide l'ammissione a maggioranza assoluta, motivando la decisione presa e comunicandola ai proponenti in caso di rigetto. I soci benemeriti sono eletti con voto segreto dall'Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Essi hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. La qualifica di socio si perde: a) per dimissioni b) per mancato pagamento della quota c) per radiazione proposta a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo per gravi motivi. I soci oggetto di una proposta di radiazione devono ricevere avviso scritto. Essi possono presentare le loro giustificazioni davanti al Consiglio Direttivo sia per lettera, che a voce. Le proposte di radiazione vanno approvate dall’Assemblea dei soci con voto segreto a maggioranza semplice, sentite le motivazioni espresse dal Consiglio Direttivo. Art. 4: Diritti e Doveri dei Soci I soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea e alle sue deliberazioni mediante votazione e a tutte le manifestazioni indette dalla Società. Il voto non può essere espresso mediante delega. Art. 5: Organi della Società Gli organi della Società sono: - l’Assemblea - il Consiglio Direttivo - il Presidente - il vice Presidente - il Segretario Generale - il Segretario Amministrativo. Tutte le cariche sono gratuite. Art. 6: Assemblea L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 30 giorni, indicante il luogo, il giorno e l’ora della convocazione e gli argomenti da trattare. Oltre alle altre attribuzioni indicate nello Statuto e nel Regolamento della Società, l’Assemblea deve: - approvare la relazione delle attività della Società per l’anno decorso ed il programma per l’anno seguente; - approvare i bilanci consuntivi e preventivi, preparati dal Segretario Amministrativo; - deliberare l’ammontare della quota annuale di associazione. Ha il potere di decidere sullo scioglimento della Società, secondo le modalità previste dall’art. 11. Le deliberazioni dell’Assemblea, salvo per quanto previsto dall’art. 10, saranno prese a maggioranza dei voti espressi. Art. 7: Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal vice Presidente, dal Segretario Generale e da sei Consiglieri, eletti dai Soci, con voto segreto e a maggioranza semplice. Il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario Generale durano in carica due anni e possono essere eletti alle rispettive cariche per non più di due volte consecutive. Sono eleggibili a queste tre cariche i soci con almeno tre anni di appartenenza alla Società e che sono in regola col pagamento della quota annuale. Gli altri sei Consiglieri durano in carica due anni. A tali cariche sono eleggibili soci appartenenti alla Società da almeno due anni e in regola col pagamento della quota annuale. L’elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata durante il Congresso Sociale con votazione per iscritto su schede controfirmate dal Segretario. L’elezione avviene su candidature proposte al Presidente uscente della Società almeno 30 giorni prima dell’Assemblea generale biennale. E’ costituito un Comitato elettorale quale ufficio temporaneo della Società. Esso opera per l’Assemblea generale, quando ha all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali. Il comitato elettorale è costituito da tre membri scelti tra i soci che non siano membri del Consiglio Direttivo, indicati al Consiglio Direttivo uscente dall’Assemblea generale dell’anno precedente alle elezioni. Il Segretario generale della Società partecipa ex officio al comitato elettorale, senza diritto di voto in seno al comitato medesimo. Il comitato designa al suo interno un presidente. Il comitato elettorale, verificate le condizioni di eleggibilità, predispone l’elenco in ordine alfabetico dei soci disponibili alle cariche sociali, completo dei profili professionali e delle linee di programma che ciascun candidato si impegna a seguire nella direzione della Società. Il comitato elettorale organizza le operazioni di voto, procede pubblicamente allo scrutinio delle votazioni insieme agli scrutatori nominati dall’Assemblea e comunica i risultati al Presidente che li rende noti nella cerimonia di chiusura del Congresso. I soci possono esprimere una sola preferenza per le cariche di Presidente, vice Presidente e Segretario generale e fino a sei preferenze per i consiglieri. Un socio non può essere candidato contemporaneamente a più di una carica. Risultano eletti i candidati alle cariche che hanno ottenuto più voti e, a parità di voti, il candidato più anziano. Se si verificano vacanze nelle cariche sociali subentrano i Candidati secondo il numero di preferenze ottenute. Se questa procedura non è possibile il Consiglio Direttivo può provvedere per cooptazione. Alle riunioni del nuovo Consiglio Direttivo durante il primo anno di attività partecipa, senza diritto di voto il Presidente uscente della Società. Fa parte del Consiglio Direttivo, ma con voto consultivo soltanto, il Segretario Amministrativo, nominato dal Consiglio Direttivo stesso. Il Segretario Amministrativo cura l’amministrazione, l’elenco dei soci e l’archivio della Società. Dura in carica due anni e può essere riconfermato nell’incarico. Il Consiglio Direttivo provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, esamina le richieste di ammissione dei soci, secondo i disposti dell’art. 3, e cura, insieme al Presidente, ogni altro aspetto della vita e dell’attività della Società. Le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta. Art. 8: Presidente Il Presidente rappresenta la Società, vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento, convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Presiede l’Assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie. Il Presidente indirà, in via ordinaria, almeno un convegno all’anno, il cui programma sarà preparato dal Consiglio Direttivo. In occasione di tale convegno avrà luogo l’Assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, può convocare un’Assemblea straordinaria, specificandone l’ordine del giorno. Egli dovrà, comunque, convocarla entro tre mesi nel caso gliene giunga richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei soci. Art. 9: Entrate e Patrimonio Le entrate della Società sono costituite dalle quote sociali, dalle sovvenzioni erogate da Enti e da privati, dalle donazioni e dai lasciti. Il patrimonio della Società può essere costituito dai beni mobili e immobili. In ogni caso la Società opera senza alcun fine di lucro. Art. 10: Modificazioni dello Statuto Le modificazioni dello Statuto dovranno essere formulate dal Consiglio Direttivo all’unanimità, oppure proposte per iscritto da almeno 1/3 dei soci. Esse saranno votate dall’Assemblea dei soci, che dovranno riceverne comunicazione almeno due mesi prima. Risulteranno accolte soltanto le variazioni approvate da almeno i 2/3 dei soci in prima convocazione o, in seconda convocazione, da almeno i 2/3 dei presenti votanti. Art. 11: Scioglimento Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall’Assemblea soltanto se sono presenti i 3/4 dei soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almeno 2/3 dei soci presenti e votanti. Art. 12: Regolamento Un apposito Regolamento contiene le norme per l’attuazione del presente Statuto; Art. 13: Norme di Legge Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di Legge in materia.
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